PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Elenco funzionale delle isole minori italiane).

      1. È istituito presso il Ministero dell'interno l'elenco funzionale delle isole minori italiane, corredato dei dati relativi ai profili geografico, fisico, politico e amministrativo di ciascuna isola, di cui all'allegato A alla presente legge.
      2. Il Ministero dell'interno, di intesa con i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali, provvede alla tenuta e all'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1 avvalendosi, a tale fine, di un ufficio appositamente istituito nel suo ambito. Il predetto ufficio provvede, anche mediante un'apposita banca dati informatica, alla raccolta, all'aggiornamento e alla esposizione sistematica dei dati relativi ai profili indicati al medesimo comma 1 e ne assicura la pubblicità attraverso la loro immissione sulla rete INTERNET.
      3. Gli enti locali delle isole comprese nell'elenco di cui al comma 1, incluse le comunità isolane ove esistenti, sono riconosciuti dallo Stato come poli di sviluppo sostenibile nella regione mediterranea. Lo Stato tutela la loro specificità culturale, ambientale e sociale mediante appositi interventi normativi, programmatici e progettuali attinenti alle seguenti materie:

          a) preservazione delle condizioni di base per un insediamento umano sostenibile, con particolare riferimento alla tutela della salute, anche mediante l'attivazione di presìdi sanitari, al diritto allo studio, alla formazione professionale;

          b) pianificazione delle operazioni di soccorso in situazioni di emergenza, da parte del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

 

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          c) promozione della ricerca e della innovazione tecnologica, nell'ambito della politica di sostegno alle aree depresse e nel quadro della ricerca scientifica nazionale, sia presso gli enti pubblici che presso le imprese e gli altri soggetti privati, con specifico riferimento alle condizioni e alle dimensioni atipiche di vita nonché alle particolari esigenze dei comuni e delle comunità isolane e con riguardo ai seguenti settori:

              1) servizi di telecomunicazione per telemedicina, telelavoro e teleformazione;

              2) servizi di trasporto e di navigazione, assistiti da reti satellitari e via cavo;

              3) produzioni energetiche alternative;

              4) smaltimento di rifiuti;

              5) rifornimento idrico, anche mediante potabilizzazione e desalinizzazione;

          d) tutela e valorizzazione ambientale e dei beni culturali, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente sulle aree protette e in materia di beni e attività culturali;

          e) promozione e qualificazione dell'offerta turistica, anche al fine dello sviluppo dell'agricoltura, della maricoltura, della pesca, dell'artigianato e di altre attività produttive, con la possibilità di prevedere:

              1)  la facoltà dei comuni di regolamentare l'accesso dei turisti giornalieri, con opportune modalità di selezione e di contenimento dei relativi flussi, nonché di istituire appositi ticket di ingresso;

              2)  agevolazioni relative ai trasporti marittimi ed aerei da e per le isole minori, in particolare nelle stagioni diverse da quella estiva.

      4. L'elenco di cui al comma 1 è pubblico. Al fine della programmazione degli interventi in favore delle comunità isolane previsti dal comma 3, l'elenco è trasmesso al Parlamento, alle amministrazioni centrali dello Stato, alle Agenzie istituite ai

 

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sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, e successive modificazioni, nonché alle regioni e agli enti locali interessati.

Art. 2.
(Comitato paritetico istituzionale delle isole minori italiane)

      1. È istituito presso il Ministero dell'interno il Comitato paritetico istituzionale delle isole minori italiane, di seguito denominato «Comitato», presieduto dal Ministro dell'interno o da un sottosegretario di Stato appositamente delegato.
      2. Il Comitato è composto:

          a) dai sindaci degli enti locali di cui all'articolo 1;

          b) dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal direttore e dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, o da loro delegati;

          c) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, delle politiche agricole e forestali, degli affari esteri, della difesa, per i beni e le attività culturali e delle attività produttive, designato dai rispettivi Ministri.

      3. Possono partecipare alle riunioni del Comitato, in qualità di esperti e con funzioni consultive, su designazione del Ministro dell'interno, i presidenti degli enti pubblici di ricerca, o loro delegati, ed i rettori delle università, pubbliche e private, esistenti nelle regioni nel cui territorio sono comprese le isole minori, o i loro delegati.
      4. Il Comitato ha compiti consultivi nelle materie oggetto della presente legge e in particolare rende pareri, propone indirizzi, esprime valutazioni e comunque si pronuncia, ove richiesto dalle amministrazioni centrali dello Stato, dalle regioni, dalle Commissioni parlamentari, sulle

 

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questioni relative ai seguenti aspetti della programmazione dell'intervento pubblico in favore delle isole minori:

          a) strategie rivolte a uno sviluppo sostenibile;

          b) pianificazione della sicurezza ambientale e della protezione civile;

          c) progetti di sviluppo e di innovazione tecnologica per le piccole e medie imprese;

          d) programmi di dotazione infrastrutturale attinenti alle telecomunicazioni, alla mobilità sostenibile, alla portualità, alla sanità pubblica, alla valorizzazione delle risorse naturali e culturali nel contesto della qualificazione dell'offerta turistica.

      5. Il Comitato dura in carica cinque anni, alla scadenza dei quali il Ministro dell'interno provvede a rinnovarne la composizione. Al fine di garantire un'opportuna diffusione, sul piano nazionale e internazionale, delle attività svolte dal Comitato, il Ministro dell'interno provvede alla redazione di un rapporto annuale, che è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.
      6. L'Associazione nazionale dei comuni delle isole minori (ANCIM) svolge compiti di supporto, di coordinamento organizzativo e di segreteria per il funzionamento del Comitato, previa intesa con il Ministero dell'interno, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 3.
(Concertazione per lo sviluppo).

      1. Al fine della tutela della specificità storica e culturale delle isole minori nonché, in considerazione della loro condizione di aree depresse, al fine dello sviluppo delle potenzialità economiche e produttive delle medesime, lo Stato e le regioni interessate concordano, in sede di intesa istituzionale di programma ai sensi dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, gli strumenti di programmazione

 

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concertata per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, della presente legge.
      2. In attuazione dell'intesa istituzionale di cui al comma 1, previa ricognizione delle risorse finanziarie disponibili a livello locale, regionale, statale e comunitario, si provvede alla definizione di un apposito accordo di programma quadro, ai sensi dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, con la partecipazione dell'ANCIM e mediante le opportune intese con gli enti locali interessati, per la determinazione di un programma esecutivo di interventi.
      3. Il programma di interventi di cui al comma 2 deve essere caratterizzato da omogeneità di contenuti, deve essere aderente alle esigenze locali nel quadro di un opportuno coordinamento con le esigenze comuni ed è realizzato, in sede locale, dai comuni o dalle comunità isolane, ove esistenti, che ne assumono la responsabilità della gestione.

Art. 4.
(Itinerari turistici locali).

      1. Al fine della valorizzazione delle sinergie culturali, storiche e territoriali esistenti fra le isole minori ed i comuni presenti sul territorio peninsulare tradizionalmente collegati con esse, e allo scopo di qualificare l'offerta turistica e di disciplinare la relativa domanda, i predetti soggetti possono proporre la realizzazione di interventi finalizzati all'attivazione di itinerari turistici locali, nel rispetto delle esigenze di salvaguardia dell'ambiente e di tutela della qualità della vita.
      2. I soggetti di cui al comma 1, acquisito il parere del Comitato, possono promuovere la convocazione di apposite conferenze di servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni, con la partecipazione delle regioni, delle amministrazioni pubbliche e degli altri soggetti pubblici legittimati a intervenire nel procedimento

 

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amministrativo, per l'acquisizione delle intese, assensi o nulla osta necessari per la realizzazione degli itinerari turistici di cui al medesimo comma 1, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

          a) predisposizione di un memorandum di intesa fra tutti i soggetti pubblici interessati;

          b) definizione di un programma pluriennale per la valorizzazione delle risorse storiche, turistiche e ambientali;

          c) ricognizione delle risorse finanziarie disponibili;

          d) elaborazione sistematica dei singoli progetti esecutivi nel quadro del programma pluriennale di cui alla lettera b).

Art. 5.
(Presìdi di protezione civile).

      1. Nel rispetto della pianificazione generale disposta dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera b), della presente legge, ferme restando le disposizioni generali in materia di protezione civile, di cui alla legge 24 febbraio 1992, n.225, e successive modificazioni, al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, al decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, e al decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, e sulla base di una preventiva intesa promossa dalla regione con l'ente locale interessato anche al fine del reperimento delle necessarie dotazioni, qualora nel territorio del predetto ente locale ricorrano condizioni di particolare rischio di catastrofi naturali o indotte è istituito un presidio di protezione civile, cui è preposto il sindaco del comune interessato, che svolge attività di informazione, prevenzione, previsione, allarme e primo soccorso in caso di emergenza.

 

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      2. I presìdi istituiti ai sensi del comma 1 svolgono le attività indicate nello stesso comma avvalendosi della collaborazione del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche al fine del necessario coordinamento con le organizzazioni di volontariato e con altre associazioni private, eventualmente costituite nel territorio del comune, che intendano prestare la loro attività nel presidio.
      3. Per la gestione del presidio, e con particolare riferimento alle attività di prevenzione e di previsione, il sindaco può istituire un apposito organismo consultivo, con la partecipazione di rappresentanti di tutti i soggetti, pubblici e privati, operanti nel presidio stesso.

Art. 6.
(Relazioni annuali).

      1. I sindaci dei comuni presenti nelle isole di cui all'allegato A alla presente legge curano la redazione di una relazione annuale sullo stato della comunità da essi amministrata, sugli effetti dei provvedimenti eventualmente adottati e sulle ulteriori misure, sociali ed economiche, ritenute necessarie. Ciascuna relazione è trasmessa al presidente della regione territorialmente competente e al presidente del Comitato.

Art. 7.
(Rapporti con le isole minori del Mediterraneo).

      1. È istituita la delegazione parlamentare italiana per il patrocinio della Conferenza degli enti locali delle isole minori del bacino del Mediterraneo, composta da cinque deputati e da cinque senatori, scelti dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sulla base del collegio elettorale di appartenenza e della competenza nelle materie oggetto della presente legge.

 

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      2. La Conferenza di cui al comma 1 ha l'obiettivo di intensificare gli scambi culturali e il trasferimento di esperienze fra le comunità isolane del bacino del Mediterraneo, anche ai fini del mantenimento della stabilità e dell'incentivazione dello sviluppo sostenibile nella regione.
      3. La Conferenza di cui al comma 1 ha la propria sede permanente in Roma, in considerazione del ruolo storico della città nel contesto del bacino del Mediterraneo, e si riunisce, di regola, in sessioni annuali presso uno degli enti locali fondatori, su richiesta di quest'ultimo e sulla base di un'alternanza fra i citati enti.